A fronte della richiesta di un Comune circa la possibilità di ricevere, da parte di una società in house, erogazioni liberali in denaro a copertura delle maggiori spese o minor ricavi derivanti dai pregiudizi arrecati dall’emergenza Covid-19, la Corte dei conti della Lombardia ha emanato la deliberazione n. 100/200, evidenziato diverse fattispecie che entrambi i soggetti coinvolti devono esaminare con particolare attenzione.
I vincoli dell’atto di liberalità disposto dalla società in house
In linea generale, le società in house – come si evince dal rinvio all’articolo 1, comma 3 e all’articolo 14 del testo unico delle partecipate, per mezzo del quale il Legislatore ha voluto “avvicinare” le società in controllo pubblico alla disciplina civilistica – «possono, al pari di tutte le altre società, disporre negozi gratuiti, purchè volti alla realizzazione di un proprio interesse, patrimonialmente valutabile, comunque rientrante nell’oggetto sociale» (Corte dei Conti, Sezione di controllo Lombardia, delibera n. 223/2018).
Le principali implicazioni di tipo civilistico-giuridico riguardanti la liberalità disposta dalla società in house in favore dell’ente socio riguardano:
- la riconducibilità dell’atto all’oggetto sociale;
- la rispondenza dell’atto all’interesse patrimoniale del soggetto disponente.
In merito al primo punto, la Corte Lombarda richiede che debba sussistere il limite intrinseco dato dalla riconducibilità dell’atto all’oggetto sociale tenuto conto, comunque, della potenziale assoggettabilità alle azioni civilistiche poste a tutela della società, dei soci e dei creditori sociali (articoli 2393, 2394 e 2395 del codice civile), soprattutto nel caso di società pubbliche, dove queste liberalità appaiono idonee a produrre diminuzioni patrimoniali che possono costituire ipotesi di danno erariale (articolo 12, comma 2, del Tusp).
In merito, invece, all’interesse della società disponente la Corte dei conti non sembra esporsi in modo del tutto esplicito sulla vicenda, facendo emergere, da una parte, la sua non competenza su queste valutazioni e, dall’altra, rimettendo in capo dell’ente locale socio – data la funzione di vigilanza da questo svolta (articolo 147-quater del Tuel) – la responsabilità di valutare che sia sussistente il valido interesse della società in house a disporre l’atto di liberalità.
Le soluzioni alternative in favore dell’ente socio comunque da considerare
Tra gli aspetti più rilevanti del controllo analogo operato dall’ente socio sulla propria partecipata in house occorre ricordare come il primo dovrebbe sempre operare una valutazione circa la convenienza economica e sociale degli atti/attività posti/e in essere dalla partecipata. Pertanto, rispetto al caso in oggetto, potrebbe apparire più opportuno riflettere anche sulle possibili modalità alternative da adottare al fine di conseguire dalla propria partecipata somme da destinarsi alle specifiche finalità istituzionali individuate.
In questo ambito, potrebbe ritenersi più logico, anche considerato l’obiettivo di mantenere saldi gli equilibri economicofinanziari e patrimoniali della partecipata, procedere con l’acquisizione di queste disponibilità facendo ricorso, nel rispetto delle norme civilistiche e dei principi contabili, a una distribuzione sotto forma di dividendo degli utili e/o di riserve disponibili.
Le eventuali implicazioni fiscali dell’atto di liberalità
Nonostante nel caso di specie la Corte non si pronunci in merito alle diverse criticità attinenti all’atto di liberalità – come ad esempio quelle fiscali – si ritiene, a parere di chi scrive, che questi elementi, tra cui anche l’analisi di modalità diverse di acquisizione delle risorse, non possono essere tenuti fuori dalle valutazioni che l’ente locale è chiamato ad operare.
Da un punto di vista fiscale, dato anche l’importo in gioco e la destinazione dell’atto di liberalità a favore del comune socio per il sostegno delle misure di contrasto contro l’emergenza Covid-19, si dovranno attentamente verificare – affinchè il soggetto disponente possa dedurre totalmente il relativo costo – se sono rispettate tutte le condizioni previste dalla norma, come ricordato dall’Agenzia delle entrate (Risoluzione n. 21/E/2020), e in particolare le diverse disposizioni in termini di agevolazioni fiscali, tra cui quelle disposte dall’articolo 66, comma 2 del Decreto «Cura Italia».
Conclusioni
Alla luce delle analisi che precedono, l’ente locale socio di una partecipata in house per poter ricevere da quest’ultima erogazioni liberali in denaro dovrà attentamente valutare – data la sua piena responsabilità – l’effettiva sussistenza di un interesse patrimoniale della partecipata a disporre l’atto nonché verificare la coerenza dell’interesse perseguito dall’ente socio con lo scopo sociale della società partecipata.
Inoltre, date le implicazioni normative e fiscali legate alla tipologia di intervento in oggetto, parrebbe idoneo, a parere di scrive, che l’ente socio valuti altre modalità alternative di acquisizione di risorse, evitando di alterare gli equilibri economicofinanziari e patrimoniali della Società pubblica partecipata.
“NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 24 settembre 2020
Ciro D’Aries e Alberto Ventura