Si sta affrontando in questi giorni (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 27e 28 aprile) il tema della possibilità di «sospensione” dell’obbligo del disposto dell’articolo 6, comma 2 della Legge Madia, che impone all’organo amministrativo delle società a controllo pubblico di predisporre – nell’ambito della relazione sul governo societario a chiusura dell’esercizio sociale – uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale. Questo alla stregua del rilevante pacchetto di norme di rinvio predisposto dal Decreto Liquidità, tra cui lo slittamento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’obbligo di interventi sul capitale delle società.
A parere di chi scrive non è ipotizzabile una sospensione o rinvio di questo obbligo, per varie ragioni e che sono da ricercare innanzitutto nell’obbligo di una visione di programmazione controllo, non solo della società pubblica in questione ma del Gruppo Amministrazione Pubblica, compreso – quindi – gli enti soci ai quali spetta il compito di fissare specifici indirizzi e obiettivi in capo alle proprie controllate.
Innanzitutto occorre precisare che se è vero che il disposto può essere messo in correlazione con la riforma prevista dalla legge delega 155/2017, sfociata nel Dlgs 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa) in materia di «procedure di allerta» – di tipo «confidenziale» e «non giudiziale», dove per «crisi» si intende «lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate», è evidente, che la natura pubblica delle risorse in capo alla partecipata, impone, ora più che nel passato, la redazione – non solo in occasione della redazione del bilancio di esercizio ma anche durante l’esercizio – di programmi di prevenzione della crisi, per evitare, appunto, di arrivare alla «insolvenza», senza «accorgersene».
L’obiettivo è quello che, laddove dovessero emergere uno o più «indicatori di crisi aziendale», l’organo amministrativo deve adottare senza indugio un idoneo piano di risanamento, con i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, pena l’insorgere di responsabilità per gravi irregolarità in base all’articolo 2409 del codice civile e all’articolo 12, comma 1 del Testo unico delle partecipate.
L’articolo 6 del testo unico impone, in un’ottica di buona governance, agli organi sociali di istituire adeguati assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi, al fine di «governare» la stessa e non subirla. Ciò implica, sostanzialmente, una costante attenzione alle dinamiche aziendali e alle sue prospettive future di «auto-mantenimento», in un’ottica, di garanzia di continuità aziendale. Nel caso di società a controllo pubblico, è evidente come la circostanza non può che passare attraverso il controllo dell’ente o degli enti pubblici soci che sono tenuti obbligatoriamente a verificare se nell’ambito del governo societario siano istituiti i necessari strumenti per la prevenzione di una eventuale crisi aziendale.
“Enti Locali & Pa” – IlSole24Ore
del 4 maggio 2020
Ciro D’Aries