In breve
I due appuntamenti sono in parte collegati in quanto in tema di razionalizzazione
Appuntamenti importanti per gli enti locali che entro la fine del 2021 dovranno approvare il piano di razionalizzazione delle partecipate, nonché dei controlli interni per l’esercizio 2020.
I due appuntamenti sono in parte collegati in quanto in tema di razionalizzazione delle partecipate, per tutti gli enti, occorrerà far riferimento al controllo interno deputato alla gestione degli organismi partecipati che dovrà supportare l’ente a compilare il relativo piano riportante quanto realizzato in termini di azioni di razionalizzazione precedentemente deliberate e le future azioni che dovranno essere messe in atto in ossequio a quanto disposto dagli articoli 20 e 24 della Legge Madia.
Il referto sul sistema dei controlli interni, invece, in conformità alla deliberazione n. 13/2021 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, e in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 148 e 156 del Tuel, si riferisce a tutti i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a tutte le Città metropolitane e a tutte le amministrazioni provinciali e ai Comuni ed alle Province e Città metropolitane ricomprese nel territorio delle Regioni a statuto speciale nonché agli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La ratio di un efficace sistema dei controlli interni
Soprattutto in un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie, l’adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Attivando il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l’ente può, infatti, ottimizzare le proprie performance attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole.
La Corte ricorda come, per garantire l’efficacia del sistema dei controlli interni, sia necessario che le amministrazioni affrontino lo schema di relazione-questionario evitando la logica del mero adempimento formale.
Attraverso il nuovo schema di relazione-questionario per l’esercizio 2020 si intende offrire, agli enti uno strumento ricognitivo approfondito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una visione d’insieme su cui fondare valutazioni di adeguatezza, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli introdotto all’interno dell’organizzazione degli stessi enti.
I diversi controlli devono essere considerati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l’insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato.
La sezione del referto
Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, è organizzato in 7 sezioni, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei controlli interni, e in due Appendici quest’ultime dedite – rispettivamente – alla gestione durante il Covid e al lavoro agile. In dettaglio:
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la PRIMA SEZIONE (Sistema dei controlli interni) mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo: verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli, numero dei report da produrre e ufficializzare, criticità emerse e le azioni correttive avviate;
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la SECONDA SEZIONE (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad intercettare le eventuali problematiche presenti nell’esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei report adottati;
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la TERZA SEZIONE (Controllo di gestione) contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, con approfondimenti sull’utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell’azione amministrativa;
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la QUARTA SEZIONE (Controllo strategico) è intesa, invece, a sondare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all’attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione;
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la QUINTA SEZIONE (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l’adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l’attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
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la SESTA SEZIONE (Controllo sugli organismi partecipati) contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l’ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati;
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la SETTIMA SEZIONE (Controllo sulla qualità dei servizi) è diretta, infine, ad evidenziare se i controlli di qualità che si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull’appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l’effettuazione di indagini di benchmarking ed il coinvolgimento attivo degli stakeholders;
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L’APPENDICE COVID è strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell’emergenza, adeguandoli sotto svariati profili (programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo);
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L’APPENDICE LAVORO AGILE disciplina i controlli con riguardo ad uno dei principali “effetti collaterali” dell’emergenza sanitaria, ovvero il cosiddetto smart working.
È importante precisare come ciascuna sezione sia corredata da uno spazio NOTE che gli enti possono e dovrebbero utilizzare ai propri fini soprattutto per fornire i chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni, e per rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari del proprio Ente, anche in un’ottica di segnalazione – oltre che di criticità attuali – di miglioramenti che si intendono introdurre a breve per il potenziamento – anche e soprattutto organizzativo – dei singoli controlli.
Le modalità e tempistica di trasmissione del referto
Come per il precedente anno, sarà necessario accedere al sistema “Con.Te.”, dal quale scaricare e, successivamente, trasmettere compilato il documento contenente lo schema di relazione sempre mediante l’applicativo “Con.Te.”, collegandosi al sito della Corte dei conti, area “Servizi”, attraverso il link https://servizionline.corteconti.it/, e successivamente alla piattaforma di finanza territoriale “FITNET” (Finanza Territoriale Network), tramite utenza SPID di 2° livello, per poi accedere al sistema “Con.Te.”, da cui scaricare il file dal box Utilità->Schemi/Modelli. Gli utenti sprovvisti di un “profilo” sui sistemi FITNET saranno automaticamente indirizzati ad una pagina di profilazione per l’accreditamento.
In proposito, si richiama l’attenzione sulla necessità che la presente relazione-questionario riguardante i controlli svolti nell’anno 2020 sia trasmessa alla Corte dei conti, con le suindicate modalità, entro il 31 dicembre 2021, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle sezioni regionali per gli enti territoriali di rispettiva competenza.
Le sanzioni di legge
È utile, infine, ricordare come le Sezioni giurisdizionali regionali, in forza del comma 4 dell’articolo 148 del Tuel, potranno irrogare sanzioni agli amministratori in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate.
Agli enti la capacità di dimostrare – attraverso l’analisi, l’interpretazione e l’eventuale rivisitazione organizzativa interna del sistema integrato dei controlli sinora adottato – l’effettività, e non il formalismo, di tali strumenti, che se bene interpretati e capiti, risultano essere utili ed indispensabili alle amministrazioni per una sana e buona gestione della cosa pubblica.
NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 2 Dicembre 2021
Ciro D’Aries