L’Agcm ha constatato l’incompatibilità dell’operazione in virtù del mancato rispetto del cosiddetto vincolo di scopo
La Regione non può qualificarsi quale ente competente ad affidare il servizio di trattamento dei rifiuti e, dunque, non può costituire o partecipare in una società in house providing destinatarie di questi servizi.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS1908 nel Bollettino n. 32/2023) ha riscontrato diverse “distorsioni concorrenziali” con riferimento a un’operazione di acquisto di quote di partecipazione in una società con contestuale affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’operazione, in particolare, è stata avviata da una agenzia istituita per normativa regionale e, dunque, controllata dalla Regione del territorio di riferimento che ha acquisito quota di partecipazione in una società alla quale è stato affidato in house il servizio rifiuti – interamente pubblica e controllata interamente ed indirettamente dalla Regione medesima.
Con riguardo all’operazione si rammenta, inoltre, il Parere rilasciato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che ha ritenuto carente la motivazione fornita dall’ente pubblico con riguardo la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione e la legittimità della stessa rispetto ai presupposti del Dlgs 201/ 2022.
L’inquadramento dell’operazione e le distorsioni rilevate dall’Agcm
Nel quadro complessivo dell’operazione esaminata, l’Autorità ha constatato, in breve, l’incompatibilità dell’operazione posta in essere in virtù del mancato rispetto del cosiddetto . vincolo “di scopo” di cui all’articolo 4, comma 1 del Dlgs 175/2016. Nel caso di specie, infatti, il soggetto attivo dell’operazione ha natura di “Agenzia”, istituita per effetto di norma regionale, titolare delle funzioni istituzionali che il Testo unico attribuisce all’ente controllante, ossia la Regione. E su tale aspetto si ricorda che è lo stesso Testo unico (articolo 196 e seguenti) che prevede che le Regioni nel settore dei rifiuti abbiano funzioni di pianificazione, organizzazione e controllo dell’attività ma non competenze di gestione dei rifiuti che sono attribuite ai Comuni organizzati, se regolamentato, sulla base di Ato delimitati dal piano regionale. Considerato che, per le ragioni sopra indicate, la gestione del servizio rifiuti non rientra nel perimetro delle competenze dell’Agenzia né tantomeno della Regione, per l’Autorità l’operazione conclusa non è compatibile con il requisito di stretta necessità richiesto dalla Legge Madia.
Diverso, invece, è il discorso per gli Ega (Enti di Governo dell’Ambito), istituiti dalle Regioni e ai quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente, che sono gli unici deputati ad esercitare le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, «compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani», nonché di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo. L’Agenzia, di cui al caso in esame, non appare integrare le caratteristiche di Ega.
Conclusioni
L’Autorità, in conclusione, rilevando che la Regione in esame non dispone di competenze di gestione dei rifiuti differenziati raccolti sul territorio regionale, ritiene che la stessa non possa qualificarsi quale ente competente ad affidare il servizio di trattamento dei rifiuti e, dunque, non possa costituire o partecipare in una società in house providing finalizzata alla realizzazione e gestione di impianti di trattamento degli stessi. I servizi di cui al caso in esame – trattamento e recupero delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani – sono affidati dai Comuni al gestore del servizio di igiene urbana in caso di affidamento della gestione integrata (concorrenza per il mercato), altrimenti, sono affidati dal gestore con modalità competitive ( concorrenza nel mercato), ma l’affidamento rientra in ogni caso tra le competenze fondamentali dei Comuni/ gestori.
NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 5 Settembre 2023
Ciro D’Aries e Alberto Ventura