Il decreto riordino (Dlgs 201/2022) tra le molteplici innovazioni apportate alla disciplina dei servizi pubblici locali ha sicuramente il pregio di aver racchiuso nel suo testo una serie di disposizioni e adempimenti diretti a potenziare l’attuale, e a volte carente, organizzazione e programmazione degli enti locali in materia di servizi pubblici.
Disposizioni e adempimenti che in realtà sono già ben noti -in parte già disciplinati da altre norme, non sempre fra loro coordinate – e che hanno trovato rilievo nei molteplici orientamenti giurisprudenziali, nonché nelle verifiche delle Autorità preposte, sempre più diretti all’introduzione nel settore della Pa di concetti e presupposti di natura aziendale necessari a garantire il miglioramento dei servizi pubblici in termini di efficienza, efficacia e qualità.
È sulla base di tale leitmotiv che il Testo unico si spinge a rafforzare i sistemi organizzativi della Pa diretti a:
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- Disciplinare ex ante con appositi regolamenti gli obiettivi e gli standard che il servizio deve raggiungere;
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- Predisporre un idoneo Programma di Controllo e di Vigilanza dei risultati conseguiti nell’erogazione del Servizio Pubblico affidato ed erogato;
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- Verificare con periodicità l’andamento dei Servizi rispetto agli Indirizzi ed agli Obiettivi definiti in partenza.
Il regolamento dei Spl (articolo 8)
Secondo il comma 2 dell’articolo 8 del Decreto: «Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione». Fermo restando gli indicatori e i livelli minimi di qualità predisposti dal Mimit, i quali fungeranno da mera linea guida di partenza per la definizione dei servizi, è lasciato ampio spazio, ma anche responsabilità, agli enti locali di progettare, in tal senso, i servizi erogati programmando, ex ante, gli standard, gli obiettivi e le caratteristiche del servizio, in funzione di una maggiore qualità in favore della collettività.
Programmazione che troverà, poi, riflesso nei contenuti del contratto di servizio, della carta della qualità e in tutti gli altri atti regolatori del servizio.
Tale programmazione, è evidente, può trovare applicazione solo a partire da analisi di tipo aziendalistico mirate a studiare gli elementi quali-quantitativi caratterizzanti ciascun servizio, nonché le modalità di coinvolgimento degli utenti, da cui poter individuare e formulare gli specifici indicatori – di efficienza, efficacia e qualità – funzionali alle definizione di indirizzi e obiettivi strategici necessari al miglioramento del Servizio ed al raggiungimento delle finalità istituzionali della Pa.
Il programma dei controlli e la vigilanza (articolo 28)
Alla luce dell’evidente intenzione del Legislatore di indurre gli Enti locali a rafforzare la programmazione e l’organizzazione nella gestione dei Spl, anche la vigilanza e il controllo risultano essere aspetti fondamentali che trovano ampio spazio nel Decreto Riordino, a partire dai contenuti degli Atti regolatori del Servizio (articolo 24, 25, 26, 27) sino ad arrivare ad un vero e proprio Programma dei Controlli (articolo 28) diretto a vigilare, con un’opportuna periodicità (articolo 30), l’andamento della gestione dei servizi erogati. Da qui l’articolo 28, comma 2 del Decreto recita che «la vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell’estensione territoriale di riferimento e dell’utenza a cui i servizi sono destinati».
L’attività, insita nell’adempimento e diversa dal mero monitoraggio, è da intendersi quale attività di sorveglianza preposta a seguire, controllare ed, eventualmente, correggere l’operato altrui, il che presuppone conoscenza circa gli elementi distintivi del servizio e, quindi, attenzione e cura degli aspetti gestionali di un Spl.
Per gli enti affidanti sarà utile elencare gli elementi oggetti di vigilanza, quali elementi di check list da condividere con il gestore del servizio – compreso le società in-house concessionarie – che risponde dell’obbligo di fornire all’ente affidante i dati e le informazioni concernenti l’assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio – in un’ottica di collaborazione e trasparenza ai fini di un’ottimale gestione del servizio.
La verifica periodica del Spl e il piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 30)
Avendo messo in evidenza la necessità degli enti locali di rafforzare la propria organizzazione e programmazione in materia di gestione del Spl, il Legislatore ha ritenuto di dover maggiormente “responsabilizzare” gli Enti locali, i quali, a seguito del testo unico, sono obbligati a dover procedere con una verifica periodica – svolta in modo analitico – del concreto andamento di ciascun servizio affidato, facendo attenzione agli aspetti economici, alla qualità e agli obblighi indicati nel contratto di servizio.
La predetta verifica – da compiersi da subito e comunque la prima entro il corrente esercizio – dovrà poi trovare traduzione in una apposita relazione, da aggiornare successivamente ogni anno, nella quale, dato il preciso collegamento della norma con il piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, troveranno spazio tutti gli “argomenti” tecnici-economici-organizzativi tali da giustificare i risultati del servizio conseguiti, rispetto agli obiettivi prefissati, nonché i modelli gestionali a cui si è fatto ricorso per la gestione del servizio, valutandone l’efficacia.
Ciò assume tanto più valore in caso di servizi affidati a società in house che rientrano nel procedimento annuale della cosiddetta razionalizzazione di cui all’articolo 20 del Dlgs 175/2016.
In tale ultimo caso, infatti, la Relazione di ricognizione del servizio costituirà un’apposita appendice del piano di razionalizzazione.
In definitiva, una ricognizione, quella delle società partecipate, che dovrebbe apparire più affidabile, in quanto figlia della ricognizione sul servizio medesimo affidato, che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del testo unico, costringe l’ente locale affidante a esplicitare le «ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento a società in-house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione».
Conclusioni
In questi mesi gli enti affidanti i Spl a rilevanza economica dovranno organizzarsi al fine della prima ricognizione della situazione gestionale dei servizi nel proprio ambito territoriale, valutandone in dettaglio gli elementi di ciascun servizio affidato, sia a concessionari privati sia alle proprie società In-house, che dovrà sfociare in un atto amministrativo (delibera di giunta) corredato, quest’ultimo, da elementi tecnici e indicatori oggettivi – anche a prescindere da quelli che saranno definiti con decreto ex articoli 7 e 8 del Testo unico – di misurazione dell’efficacia, efficienza e qualità di ciascun servizio a seguito dei quali motivare il modello gestionale ovvero procedere con tutti gli indirizzi necessari per il miglioramento di ciascuno di essi, laddove possibile, piuttosto che procedere con l’applicazione di penalità contrattuali ovvero con la revoca dell’affidamento stesso.
Sono tanti gli aspetti innovativi ed adempimentali che ancora non sono stati colti appieno da parte degli enti locali destinatari del testo unico; questi primi mesi autunnali dovranno costituire il momento opportuno per prendere confidenza con le nuove norme e cercare di organizzarsi al meglio per arrivare preparati alla prima scadenza di fine anno, compresa quella relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche che dovrà contenere considerazioni puntuali sui servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati alle proprie società in-house, in termini oggettivi di misurazione della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi gestiti. È soprattutto questione di organizzazione sapendo che chi sarà in grado di partire prima e presto potrà arrivare meglio preparato a tali adempimenti, senza improvvisare ovvero senza ripetere nei propri atti amministrativi locuzioni generiche di “buon andamento” dei rvizi affidati.
La visione aziendalistica della Pa impone – oramai – l’adozione di strumenti di misurazione innovativi all’altezza delle finalità del testo unico: «il raggiungimento e il mantenimento di un alto livello di qualità, la sicurezza e l’accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale dei diritti dei cittadini e degli utenti», ben consapevoli che migliori servizi pubblici che costano meno e di maggior qualità potranno garantire anche un maggiore sviluppo economico, sociale e culturale della collettività amministrata.
È questo il fine ultimo del testo unico; agli enti locali il compito di essere protagonisti di tale sviluppo e non meri soggetti formalisti!
NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 13 Settembre 2023
Ciro D’Aries e Alberto Ventura