Spl, «no» della Corte dei conti alla fornitura del servizio a titolo completamente gratuito

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Ancorché in via eccezionale e per la durata di un anno, ma secondo logiche e circostanze differenti da quelle previste espressamente dalla legge.

L’articolo 26, comma 3 del Dlgs 201/ 2022 è una norma di stretta interpretazione, che non contempla affatto la gratuità generalizzata del servizio disposta con logiche differenti da quelle previste espressamente dalla legge.
La Corte dei conti Lombardia (parere n. 283/2023/PAR) evidenzia i “pilastri” da tener in conto nella determinazione delle tariffe di un servizio pubblico locale a rilevanza economica.

Il quesito

Un ente locale ha rivolto alla Corte dei conti un quesito che interessa la discrezionalità dell’ente di applicare specifici vantaggi all’utenza nella determinazione delle tariffe applicabili a un servizio pubblico locale nel rispetto del comma 3 dell’articolo 26 del Dlgs 201/ 2022.
Nel caso di specie (servizio di illuminazione votiva), l’ente valutava la possibilità di applicare, in via eccezionale e per la durata di un anno, l’esenzione generalizzata dal pagamento del servizio, in favore di tutti gli utenti residenti, compensando il concessionario del corrispondente mancato gettito tariffario per mezzo di un’erogazione liberale da effettuarsi da parte di altro soggetto privato, quale modalità alternativa all’applicazione della tariffa.

La tariffa tra equilibrio economico-finanziario e il vantaggio all’utenza

Con il Dlgs 201/ 2022 il Legislatore ha sicuramente introdotto meccanismi idonei a consentire lo sviluppo delle comunità locali, sia sotto il profilo partecipativo sia economico-sociale, dotando gli enti erogatori dei servizi di maggiore autonomia nella definizione e attuazione della loro politica tariffaria. In tale ottica trova attuazione l’articolo 26 del Decreto di Riordino che dispone il connubio fra il principio dell’«equilibrio economico finanziario» dell’investimento e della gestione del servizio e il principio di «riduzione dei costi a carico della Collettività», in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Di fatto, se i commi 1 e 2 dell’articolo 26 richiedono che la tariffa sia stabilita tenendo conto di una equilibrata correlazione tra costi efficienti e ricavi, nonché tra finanziamenti raccolti e capitale investito, il comma 3 consente gli enti affidanti di prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di
«disagio economico o sociale o diversamente abili», provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

Tuttavia, ricorda la Corte, queste sono le sole possibilità di manovra consentite dal Legislatore senza riconoscimento di ulteriori margini di discrezionalità dell’Amministrazione pubblica che non può, dunque, spingersi sino ad arrivare a fornire il servizio pubblico locale a rilevanza economica a titolo completamente gratuito e nei confronti indistintamente di tutta la cittadinanza, ancorché in via eccezionale e per la durata di un anno, senza appurare la necessità di garantire tale favore nonché di verificare la sussitenza delle condizioni di agevolazione previste dalla legge quali, per l’appunto, la sussistenza di una reale e verificata
«condizione di disagio economico o sociale» dell’utenza.

Conclusioni
Ad avviso della Corte Lombarda, l’articolo 26, comma 3 del Dlgs 201/ 2022 è una norma di stretta interpretazione, che non contempla affatto la gratuità generalizzata del servizio disposta secondo logiche e circostanze differenti da quelle previste espressamente dalla legge.
L’applicazione di tariffe agevolate, comunque, presuppone in ogni caso che l’ente disciplini la materia con una propria specifica regolamentazione che ne definisca i criteri applicativi e le modalità operative, in esecuzione della politica tariffaria adottata.

Al riguardo, anche il Regolamento ovvero l’Atto generale che gli enti potrebbero adottare ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 8 del Tuspl, potrebbe essere di ausilio nella determinazione di eque tariffe a carico dei cittadini basandosi su un più alto livello possibile di efficienza gestionale e di qualità dei servizi a favore degli utenti, elementi su cui probabilmente c’è da investire in termine di programmazione e controllo.

NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 22 Dicembre 2023
Ciro D’Aries e Alberto Ventura

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