Il rispetto dei requisiti qualitativi minimi non può costituire benefici aggiuntivi per la collettività.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, esaminando lo schema di atto di regolazione delle
“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada” pubblicato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, ha posto in luce alcune osservazioni critiche allo scopo, da una parte, di assicurare miglior livelli di qualità del servizio e, dall’altra, di garantire il giusto equilibrio fra le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1 e 17, comma 2 del Dlgs 201/2022 (Decreto di Riordino) che regolano, in sostanza, sugli elementi che l’ente locale è chiamato a dimostrare per giustificare l’affidamento In house providing in luogo di altre modalità gestionali, tra cui il ricorso al mercato.
In particolare l’analisi dell’Autorità si è soffermata sulle condizioni minime di qualità (CMQ) attraverso le quali sono individuati obblighi e/o prestazioni (minime) che garantiscono il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità degli utenti in condizioni di uso efficiente delle risorse pubbliche destinate a compensare gli obblighi di servizio pubblico.
Le criticità rilevate dall’autority
Le condizioni minime di qualità di un servizio rappresentano gli standard con i quali il servizio deve essere fornito, qualsiasi sia la modalità di affidamento prescelta, e, pertanto, assumono un connotato strategico con cui uniformare i contratti di servizio e le modalità di monitoraggio dello stesso, pur nel rispetto delle specificità delle singole situazioni.
Partendo da tale assunto, l’Autorità ha rilevato forti criticità negli indicatori minimi indicati per il servizio Tpl (di cui al punto 9 della misura II) che appaiono idonei a contrarre l’aspetto concorrenziale nonché a banalizzare il procedimento istruttorio dell’Ente locale diretto a motivare l’affidamento in house providing in luogo di altri modelli gestori, tra cui il ricorso al mercato.
Di seguito le misure oggetto di critica:
- a) aggiungere alla base costituita dalle CMQ due o più indicatori, di qualsivoglia natura, senza ancoraggio ad alcun principio guida e/o parametro generale, potenzialmente riferiti a una passata gestione e per i quali si possa dimostrare che il gestore era stato in grado di ottenere miglioramenti, non può costituire un criterio sufficiente a soddisfare la “qualificata motivazione” di cui all’articolo 17, comma 2, del Dlgs 201/2022, mentre potrebbe essere idonea a facilitare il mantenimento degli affidamenti ai gestori in house già esistenti;
- b) la possibilità di migliorare anche soltanto due del sotto-insieme di indicatori di CMQ (il cui livello minimo è stabilito pari al 100%) dal punto di vista di uno soltanto degli aspetti elencati (ad esempio, migliorare la tempistica, oppure il parametro per la misurazione) già consentirebbe all’ente di soddisfare l’obbligo motivazionale. Di qui, pertanto, l’insufficienza di tale criterio a giustificare il mancato ricorso al mercato;
- c) nel caso di una gestione in house che si sia già rivelata incapace di raggiungere gli obiettivi contrattuali nei tre anni precedenti, sarebbe sufficiente assumere come riferimento un valore superiore al target dell’anno precedente, senza contare, tra l’altro, che anche quest’ultimo potrebbe rivelarsi insoddisfacente a confronto con il benchmark di mercato
Secondo l’Autority il contenuto di alcuni di questi criteri, presi singolarmente o cumulativamente, non sembra comunque, sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale dell’Ente per l’accesso all’istituto dell’in-house.
Lo standard di qualità minimo estraneo alla motivazione inhouse
Ferma restando la discrezionalità riconosciuta dall’articolo 17, comma 2 del Dlgs 201/2022 all’ente affidante di evidenziare il complesso di elementi e criteri, alcuni già espressamente individuati dalla norma, per giustificare il mancato ricorso al mercato, secondo l’Autority il punto 9 delle CMQ del trasporto locale su strada si spinge erroneamente fino a stabilire in quali ipotesi la motivazione fornita dall’Ente possa ritenersi sufficiente sotto il profilo della qualità del servizio, introducendo, di fatto, un automatismo nell’assolvimento dell’obbligo motivazionale distorsivo della concorrenza di mercato.
Un effetto, quello così creato, che appare, tra l’altro, ingiustificato se rapportato alle motivazioni previste per gli altri Spl, anche quelli a rete quali il servizio idrico integrato e quello di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il rispetto dei requisiti qualitativi minimi non può costituire beneficio aggiuntivi per la collettività tale da motivare l’affidamento in house. L’ente affidante è chiamato, diversamente, ad illustrare perché tali superiori livelli di qualità non potrebbero essere ottenuti altrettanto efficacemente attraverso il ricorso al mercato anche tenendo conto dei risultati conseguiti nelle eventuali pregresse gestioni in house e basandosi su benchmark di mercato.
I requisiti qualitativi minimi creano lo spazio per una concorrenza sulla qualità del servizio a beneficio degli utenti ma non possono costituire elemento fondante dell’affidamento inhouse.
L’Autority suggerisce che gli enti affidanti incentivino la concorrenza disegnando appropriatamente i bandi di gara e gli inviti a sottoporre offerte, anche attribuendo ai miglioramenti rispetto alla qualità del servizio un peso comparabile a quello del prezzo.
NT+ Enti Locali & Edilizia” – IlSole24Ore
del 22 Gennaio 2024
Ciro D’Aries e Alberto Ventura